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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e su alcune norme del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda il contraddittorio preventivo nell’ambito degli accertamenti fiscali sulle imposte sui redditi. Il giudice tributario dubitava che la disciplina garantisse in modo adeguato il confronto tra contribuente e amministrazione finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e gli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 (primo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, in linea con l’orientamento espresso nelle pronunce coeve sul medesimo tema del contraddittorio endoprocedimentale tributario.

Il principio

Anche in materia di accertamento delle imposte sui redditi la questione sul contraddittorio preventivo, formulata in termini generalizzati, è manifestamente inammissibile: il quadro normativo va valutato nelle specifiche ipotesi in cui il contraddittorio è già previsto.

Domande e risposte

Quali norme erano impugnate?

L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e gli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Chi ha sollevato la questione?

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

Qual è stato l’esito?

La manifesta inammissibilità della questione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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