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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro la norma che disciplinava le modifiche al Piano ambientale e sanitario dell’ILVA di Taranto. La disposizione è legittima perché tutela un interesse nazionale prevalente.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda l’ILVA di Taranto e le modalità con cui poteva essere modificato o integrato il «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» dello stabilimento. La Regione Puglia lamentava di essere stata esclusa da qualsiasi forma di coinvolgimento, anche solo un parere non vincolante.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (convertito dalla legge n. 151 del 2016), in riferimento agli artt. 3, 117 (terzo e quarto comma) e 118 (primo e secondo comma) della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Puglia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che la disciplina, pur incidendo su un intreccio di materie (ambiente, salute, attività produttive), risponda a un preminente interesse nazionale alla continuità produttiva di uno stabilimento strategico e alla bonifica ambientale, tale da giustificare la scelta del legislatore statale.

Il principio

Quando una disposizione interviene su un intreccio di competenze nel quale prevale un interesse nazionale di carattere strategico, lo Stato può adottarla anche senza un coinvolgimento formale della Regione, purché la disciplina sia ragionevole e proporzionata rispetto al fine perseguito.

Domande e risposte

La Regione Puglia ha vinto il ricorso?

No. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, confermando la legittimità della norma statale sull’ILVA.

Perché la Regione non doveva essere coinvolta?

Perché la disciplina rispondeva a un interesse nazionale prevalente legato alla strategicità dello stabilimento e alla tutela ambientale, che giustificava la scelta statale.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

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