Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio nei confronti della Procura di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio di Nicolò Pollari e Pio Pompa per peculato.

Di cosa si tratta

Il caso nasce da un conflitto tra il Governo e la Procura della Repubblica di Perugia. Il Presidente del Consiglio contestava alla Procura di aver formulato una richiesta di rinvio a giudizio (per peculato aggravato continuato) in una vicenda collegata a documenti coperti, secondo il ricorrente, da segreto di Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nel procedimento penale a carico degli imputati.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Ha osservato che la precisazione delle conclusioni del pubblico ministero in sede di udienza preliminare non costituisce un atto idoneo a ledere in via definitiva le attribuzioni costituzionali del ricorrente, non avendo l’effetto di condizionare in modo irreversibile l’esito del processo.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone un atto che incida concretamente e attualmente sulle competenze costituzionali del ricorrente: la mera richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non possiede tale idoneità lesiva e rende il conflitto inammissibile.

Domande e risposte

Chi aveva promosso il conflitto?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, contro la Procura della Repubblica di Perugia.

Come si è concluso?

Con una dichiarazione di inammissibilità del conflitto.

Perché inammissibile?

Perché la richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non è un atto idoneo a ledere in modo definitivo le attribuzioni costituzionali invocate.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.