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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla pena minima edittale prevista dall’art. 73 del Testo unico stupefacenti, riemersa a otto anni dopo la sentenza n. 32 del 2014. Un eventuale ripristino della pena più mite spetta al legislatore.
Di cosa si tratta
Dopo la sentenza n. 32 del 2014 — che aveva dichiarato illegittime per vizi procedurali le norme che avevano unificato il trattamento sanzionatorio delle droghe — era tornata applicabile la pena minima di otto anni per i fatti più gravi, anziché quella di sei anni introdotta nel 2006. La Cassazione chiedeva di ripristinare la pena più favorevole.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 25 (secondo comma) e 27 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che il rimettente chiedeva, in sostanza, di reintrodurre una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali tanto gravi da renderla inidonea a innovare l’ordinamento.
Il principio
Il giudice costituzionale non può ripristinare per via additiva una norma penale già caducata per vizi formali: la scelta del trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti spetta al legislatore, nel rispetto della riserva di legge in materia penale.
Domande e risposte
Cosa chiedeva la Cassazione?
Di reintrodurre la pena minima di sei anni in luogo di quella di otto anni riemersa dopo la sentenza n. 32 del 2014.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili.
Chi deve intervenire per modificare la pena?
Il legislatore, cui spetta la scelta del trattamento sanzionatorio nel rispetto della riserva di legge penale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza nel trattamento sanzionatorio
- Art. 25 della Costituzione — riserva di legge in materia penale
- Art. 27 della Costituzione — principi sulla pena e sulla responsabilità penale
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