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La Corte dichiara non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sull’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, che ha soppresso la Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari (SSICA) trasferendone compiti e attribuzioni alla Camera di commercio di Parma.
Di cosa si tratta
Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, una norma del 2010 aveva soppresso la SSICA, ente che svolgeva ricerca e servizi a sostegno dell’industria conserviera, trasferendone i compiti alla Camera di commercio di Parma. Associazioni e imprese del settore avevano impugnato gli atti attuativi, e il Consiglio di Stato dubitava della costituzionalità della soppressione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, nella parte in cui disponeva la soppressione della SSICA e il trasferimento dei suoi compiti alla Camera di commercio di Parma. La questione era sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la soppressione della SSICA e il trasferimento delle sue funzioni alla Camera di commercio non violano i principi di ragionevolezza, buon andamento e sussidiarietà, se la riorganizzazione è intesa come legittima misura di razionalizzazione amministrativa.
Il principio
Il legislatore può sopprimere o riorganizzare enti pubblici strumentali, trasferendone compiti e attribuzioni ad altri soggetti, per finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa: tali scelte sono legittime se rispettano i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione.
Domande e risposte
Che cos’era la SSICA?
Era la Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari, un ente pubblico che svolgeva attività di ricerca e servizi a sostegno del settore conserviero; la norma impugnata l’ha soppressa trasferendone i compiti alla Camera di commercio di Parma.
Perché la soppressione è stata ritenuta legittima?
Perché rientra nelle scelte di razionalizzazione e contenimento della spesa che il legislatore può compiere: la Corte l’ha ritenuta conforme ai principi di ragionevolezza, buon andamento e sussidiarietà, nei sensi precisati in motivazione.
Che cosa significa il principio di buon andamento (art. 97 Cost.)?
Significa che l’organizzazione e l’azione della pubblica amministrazione devono essere efficienti, efficaci ed economiche: la riorganizzazione di un ente può rispondere proprio a questo principio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il principio di ragionevolezza invocato contro la soppressione.
- Art. 97 della Costituzione — è il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, centrale nella decisione.
- Art. 118 della Costituzione — è il principio di sussidiarietà richiamato tra i parametri.
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