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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale solo una parte della legge della Regione Puglia sulle aree colpite dalla xylella, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure del Governo. La maggior parte della disciplina regionale resta dunque in vigore.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva adottato misure per la tutela delle aree colpite dal batterio xylella fastidiosa, che danneggia gli ulivi. Il Governo ha impugnato la legge regionale, temendo contrasti con le misure statali ed europee di contenimento e con la libertà di iniziativa economica.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma (in relazione al diritto UE), 118 e 120 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito nel 2016. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 1 in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, e 120, e non fondate quelle sui commi 1 e 2 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118.

Il principio

Nel contrasto a un’emergenza fitosanitaria le Regioni possono intervenire nei limiti delle proprie competenze, ma non possono adottare misure che si pongano in conflitto con le strategie statali ed europee di contenimento: la Corte ha colpito la sola previsione incompatibile, salvando il resto della disciplina.

Domande e risposte

La legge pugliese sulla xylella è stata annullata del tutto?

No. È stato dichiarato illegittimo solo l’art. 1, comma 3; il resto è stato salvato (inammissibile o non fondato).

Perché quella parte è incostituzionale?

Perché si poneva in contrasto con la disciplina statale ed europea di contenimento del batterio.

Le altre censure del Governo sono state accolte?

No. Sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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