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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro una disposizione della legge di stabilità 2016 relativa al concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica. La norma resiste alle censure di uguaglianza, autonomia finanziaria e buon andamento.

Di cosa si tratta

Le Regioni partecipano agli obiettivi di finanza pubblica con misure di contenimento della spesa. La legge di stabilità 2016 conteneva una disposizione che la Regione Puglia riteneva lesiva della propria autonomia finanziaria e di altri principi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Puglia aveva impugnato l’art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117 (primo, terzo e quarto comma), 118 e 119 (primo e quarto comma) della Costituzione, lamentando la lesione dell’uguaglianza, del buon andamento, del riparto di competenze e dell’autonomia finanziaria regionale.

La decisione della Corte

La Corte — riservando a separata pronuncia le ulteriori questioni — ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015: la disposizione non viola i parametri costituzionali invocati dalla Regione.

Il principio

Il legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, può richiedere alle Regioni misure di concorso agli obiettivi di bilancio senza con ciò ledere l’autonomia finanziaria regionale, purché la disciplina sia ragionevole e rispettosa del riparto di competenze.

Domande e risposte

La Corte ha annullato la norma contestata dalla Puglia?

No. Ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione è rimasta in vigore e ritenuta compatibile con la Costituzione.

Quali diritti riteneva lesi la Regione?

La propria autonomia finanziaria, il principio di uguaglianza, il buon andamento e il riparto di competenze (artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.).

Lo Stato può imporre contributi alle Regioni?

Sì, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, purché le misure siano ragionevoli e rispettino l’autonomia finanziaria regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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