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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 della Regione Sardegna, perché in contrasto con i principi statali sull’armonizzazione dei bilanci e sul coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Con la legge di stabilità 2016 la Regione Sardegna aveva adottato previsioni di carattere contabile e finanziario. Il Governo ha impugnato alcune di queste norme, ritenendole non conformi alle regole nazionali sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016). Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento ai vincoli statali di finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate (art. 1, comma 12; art. 4, commi 24, 25, 26 e 27; art. 8, comma 13).
Il principio
L’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica costituiscono limiti alla potestà legislativa regionale, anche per le Regioni a statuto speciale: le norme contabili regionali che se ne discostano sono incostituzionali.
Domande e risposte
Quali norme regionali sono cadute?
Tutte quelle impugnate: art. 1, comma 12; art. 4, commi 24-27; art. 8, comma 13 della legge di stabilità 2016.
Perché sono incostituzionali?
Perché contrastano con i principi statali sull’armonizzazione dei bilanci e sul coordinamento della finanza pubblica.
Vale anche per una Regione a statuto speciale?
Sì. I vincoli di finanza pubblica e di armonizzazione contabile si impongono anche alle autonomie speciali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale su armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni nei limiti dei vincoli statali
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