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La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Treviso sulla norma che subordinava il patteggiamento per i reati tributari al previo pagamento del debito d’imposta. La decisione è processuale: il giudice dovrà rivalutare la questione alla luce delle modifiche normative.
Di cosa si tratta
Per i reati tributari la legge consentiva di accedere al «patteggiamento» solo se l’imputato avesse prima pagato i debiti fiscali. Un imputato per omesso versamento IVA, impossibilitato a pagare, si era visto negare il rito alternativo; il giudice ha sospettato una disparità di trattamento legata alla capacità economica.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che subordinava la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. all’estinzione dei debiti tributari, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Treviso.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso, affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Di fronte a modifiche del quadro normativo successive all’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi se la questione conservi rilevanza: spetta al giudice del processo principale riesaminare i presupposti.
Domande e risposte
Si poteva patteggiare senza pagare le imposte?
La norma censurata lo escludeva, richiedendo il previo pagamento del debito tributario; proprio questo era oggetto del dubbio di costituzionalità.
La Corte ha deciso la questione?
No. Ha restituito gli atti al giudice perché la rivaluti dopo le modifiche normative.
Qual era il dubbio principale del giudice?
Che subordinare il patteggiamento al pagamento creasse una disparità fondata sulla capacità economica dell’imputato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, alla base della denunciata disparità economica
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso ai riti alternativi
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