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La Corte ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni con cui si chiedeva di estendere la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo ai casi di contrasto con una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. Spetta al legislatore, non alla Corte, introdurre un simile rimedio.
Di cosa si tratta
Quando la Corte di Strasburgo accerta una violazione della CEDU, l’ordinamento deve trovare il modo di rimuoverne gli effetti. Per il processo penale esiste la «revisione»; per il processo amministrativo non è previsto un analogo strumento di revocazione delle sentenze passate in giudicato. Da qui la richiesta di colmare il vuoto.
La questione di legittimità costituzionale
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sollevato questione sull’art. 106 del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) e sugli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la revocazione della sentenza amministrativa quando essa contrasti con una pronuncia definitiva della Corte EDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.
Il principio
Non esiste un obbligo costituzionale o convenzionale di introdurre la revocazione delle sentenze amministrative per contrasto sopravvenuto con una decisione della Corte EDU. L’eventuale rimedio richiede una scelta discrezionale del legislatore e non può essere creato dalla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Si può revocare una sentenza amministrativa che contrasta con la CEDU?
Allo stato no. La Corte ha escluso che un simile rimedio sia costituzionalmente imposto: introdurlo spetta al legislatore.
Perché una parte della questione è inammissibile?
Perché, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la pronuncia richiesta avrebbe richiesto scelte di sistema riservate al legislatore, non una decisione «a rime obbligate».
La CEDU obbliga a riaprire i processi amministrativi?
No. A differenza del processo penale, per il processo amministrativo non vi è un vincolo convenzionale a prevedere la riapertura del giudicato.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — primo comma: vincolo agli obblighi internazionali e alla CEDU
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