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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Liguria che incideva sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del Consiglio regionale: tale materia rientra nell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, nei suoi profili di trattamento giuridico ed economico, è in larga parte contrattualizzato e ricondotto all’«ordinamento civile», materia riservata allo Stato. Le Regioni conservano competenza sulla propria organizzazione, ma non possono incidere su quei profili.
La questione di legittimità costituzionale
È stata impugnata la disposizione della Regione Liguria che, modificando la disciplina sull’autonomia del Consiglio regionale, interveniva sul trattamento giuridico ed economico del personale; la questione è stata posta in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della competenza statale in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l)).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, nella parte in cui inseriva il secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater nella legge regionale n. 25 del 2006: la norma incideva su materia riservata allo Stato.
Il principio
Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale; la competenza regionale in materia di organizzazione non consente di intervenire su tali profili del rapporto di lavoro.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva regolare il trattamento dei suoi dipendenti?
Perché il trattamento giuridico ed economico del personale rientra nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost.
Che cosa resta di competenza regionale?
L’organizzazione dei propri uffici e apparati; non però i profili del rapporto di lavoro ricondotti all’ordinamento civile.
Quale parte della legge ligure è stata annullata?
Il secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater inserito nella legge regionale n. 25 del 2006, nella parte in cui incideva sul trattamento del personale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l)), entro cui rientra il trattamento dei dipendenti pubblici.
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