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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul limite massimo ai trattamenti economici di chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche (il cosiddetto «tetto» stipendiale). Il limite, ancorato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, è una misura ragionevole di contenimento della spesa.
Di cosa si tratta
Per contenere la spesa pubblica il legislatore ha fissato un tetto agli stipendi e compensi corrisposti a dirigenti, magistrati, professori e altri soggetti retribuiti con denaro pubblico. Diversi interessati hanno impugnato il limite, lamentando una lesione del proprio diritto alla retribuzione e una disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione sull’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e sull’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che fissano il tetto ai trattamenti economici a carico della finanza pubblica, deducendo la violazione di plurimi parametri costituzionali in tema di uguaglianza, retribuzione e buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 1 collegato, nei termini indicati in motivazione.
Il principio
Il limite massimo ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche è una scelta non irragionevole di contenimento della spesa, che persegue obiettivi di equilibrio dei conti pubblici e non lede di per sé il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
Domande e risposte
Esiste un tetto agli stipendi pubblici?
Sì. La normativa fissa un limite massimo ai trattamenti economici corrisposti a chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche, ritenuto legittimo dalla Corte.
A che cosa è ancorato il tetto?
Il limite è parametrato al trattamento economico complessivo previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
Il tetto viola il diritto alla retribuzione?
No. La Corte ha escluso la violazione: il contenimento della spesa pubblica costituisce un interesse che giustifica ragionevolmente il limite.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
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