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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina del rito divorzile sollevata dal Tribunale di Crotone. Il giudice voleva discostarsi da un orientamento consolidato della Cassazione, ma la questione è stata respinta in rito.

Di cosa si tratta

Nel processo di divorzio, dopo la fase davanti al Presidente del tribunale si apre la fase contenziosa davanti al giudice istruttore. Il dubbio riguardava se la domanda di assegno divorzile, già proposta nella prima fase, dovesse essere riproposta nella seconda a pena di decadenza.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), come modificato nel 2005, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Crotone.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile sotto più profili. La Cassazione ha già affermato, come diritto vivente, che il coniuge costituitosi nella fase presidenziale con domande riconvenzionali non deve riproporle davanti al giudice istruttore: il rimettente conosceva tale orientamento ma intendeva discostarsene.

Il principio

Se esiste un’interpretazione consolidata (diritto vivente) che già risolve il problema in senso conforme a Costituzione, il giudice deve adeguarvisi anziché sollevare la questione: in tal caso la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Va riproposta la domanda di assegno divorzile nella seconda fase?

Secondo la Cassazione richiamata dalla Corte, no: se proposta nella fase presidenziale con la costituzione del coniuge, è tempestiva e non va riproposta.

Perché la questione è stata respinta in rito?

Perché esisteva già un orientamento consolidato favorevole alla parte; il giudice avrebbe dovuto applicarlo invece di sollevare il dubbio.

La norma sul divorzio è stata annullata?

No. La Corte non è entrata nel merito: la disposizione resta in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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