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La Corte dichiara incostituzionali alcune disposizioni delle leggi della Regione Liguria in materia di personale, tra cui il finanziamento della retribuzione della «vicedirigenza», impugnate dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto.
Di cosa si tratta
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale la Corte dei conti verifica la legittimità della spesa. Esaminando il rendiconto 2016 della Regione Liguria, ha ritenuto in contrasto con la Costituzione alcune norme regionali sul personale e sulla cosiddetta vicedirigenza.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ha impugnato l’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10/2008, che istituiva la vicedirigenza regionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile, riservato allo Stato), e l’art. 2 della legge reg. Liguria n. 42/2008, che destinava risorse al finanziamento della relativa retribuzione, anche in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10/2008 e, in parte, dell’art. 2 della legge reg. Liguria n. 42/2008, in particolare quanto alla destinazione «prioritaria» delle risorse al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vicedirigenza e ad alcuni commi connessi.
Il principio
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico, compresa l’istituzione di figure come la vicedirigenza e il relativo trattamento economico, rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato: la Regione non può introdurla, né finanziarla in deroga alla contrattazione collettiva, anche per il vincolo di copertura della spesa.
Domande e risposte
Quali norme liguri sono state annullate?
L’art. 10 della legge reg. n. 10/2008 e parte dell’art. 2 della legge reg. n. 42/2008, in particolare sul finanziamento della retribuzione della vicedirigenza.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale 2016 della Regione Liguria.
Perché è rilevante la sede di parificazione?
Perché conferma che in quel giudizio la Corte dei conti può investire la Corte costituzionale delle norme regionali che giustificano spese ritenute illegittime.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: ordinamento civile riservato allo Stato (comma 2, lett. l)
- Art. 81 della Costituzione — parametro: obbligo di copertura della spesa
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