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La Corte dichiara incostituzionale il criterio rigido di calcolo dell’indennità per il licenziamento illegittimo previsto dal «Jobs Act» (d.lgs. n. 23/2015), legato alle sole due mensilità per anno di anzianità: l’importo va determinato dal giudice secondo una pluralità di criteri.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) prevedeva, per i licenziamenti illegittimi, un’indennità risarcitoria calcolata in misura fissa di due mensilità per ogni anno di servizio, entro un minimo e un massimo. Un tribunale ne ha dubitato la legittimità perché ancorata alla sola anzianità.
La questione di legittimità costituzionale
È stato impugnato l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 (con altre norme), in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea e ad altre fonti), nella parte in cui legava rigidamente l’indennità all’anzianità di servizio.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto in parte le questioni e dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, limitatamente alle parole che fissavano l’indennità in «due mensilità … per ogni anno di servizio»; ha dichiarato inammissibili le altre questioni. Resta l’intervallo minimo-massimo, ma la quantificazione spetta al giudice.
Il principio
L’indennità per il licenziamento illegittimo non può dipendere dalla sola anzianità di servizio in modo rigido e automatico: il giudice deve determinarla, entro i limiti di legge, valutando anche gli altri criteri (anzianità, dimensioni dell’impresa, comportamento delle parti), in coerenza con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e tutela del lavoro.
Domande e risposte
Come si calcola oggi l’indennità per licenziamento illegittimo nelle tutele crescenti?
Non più in modo automatico sull’anzianità: il giudice la determina entro il minimo e il massimo di legge, valutando più criteri.
L’anzianità di servizio è ancora rilevante?
Sì, ma come uno dei criteri di valutazione, non come unico parametro che fissa automaticamente l’importo.
La disciplina del Jobs Act è stata interamente annullata?
No: è stato annullato solo il criterio di calcolo rigido; il resto dell’impianto, comprese le altre norme impugnate, è rimasto in piedi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 4 della Costituzione — parametro: tutela del lavoro
- Art. 35 della Costituzione — parametro: tutela del lavoro in tutte le sue forme
- Art. 76 della Costituzione — parametro: rispetto della delega in relazione agli obblighi internazionali
- Art. 117 della Costituzione — parametro: vincoli internazionali in relazione alla Carta sociale europea
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