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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 3, del Testo unico immigrazione, che rende immediatamente esecutiva l’espulsione: l’ordinanza del giudice era priva della descrizione del caso e di motivazione.
Di cosa si tratta
L’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina l’espulsione amministrativa dello straniero, prevedendo che il provvedimento sia immediatamente esecutivo anche se impugnato. Un giudice di pace ne dubitava la compatibilità con i diritti inviolabili e con il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Prato ha impugnato l’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., lamentando che l’immediata esecutività dell’espulsione, nonostante l’impugnazione, comprimesse i diritti inviolabili e il diritto di difesa dello straniero.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza non descriveva la fattispecie concreta, impedendo il controllo sulla rilevanza, e non motivava la non manifesta infondatezza, limitandosi a riportare norma e parametri.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve descrivere il caso concreto e motivare in modo autosufficiente la non manifesta infondatezza: la mera indicazione della norma e dei parametri, senza argomenti, comporta la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha giudicato sull’esecutività immediata dell’espulsione?
No: non è entrata nel merito, dichiarando inammissibile la questione per carenze dell’ordinanza.
Quali difetti aveva l’ordinanza del giudice?
Mancava la descrizione del caso concreto e qualsiasi motivazione sull’asserita incostituzionalità.
L’espulsione resta immediatamente esecutiva?
Sì: la norma non è stata toccata da questa pronuncia.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro: diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 24 della Costituzione — parametro: diritto inviolabile di difesa
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