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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla perdita del requisito di onorabilità per gli autotrasportatori in caso di condanna penale per violazioni previdenziali e assistenziali: la disciplina non è irragionevole né lesiva del diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Un’impresa di autotrasporto era stata cancellata dall’albo per aver perso il requisito di onorabilità a seguito di una condanna penale in materia previdenziale. Il Consiglio di Stato ha dubitato della legittimità dell’automatismo.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8, del d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, sui requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada. Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, lamentando un automatismo irragionevole tra condanna e perdita del requisito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale: la perdita del requisito di onorabilità collegata alla condanna definitiva per violazioni previdenziali e assistenziali non è irragionevole né comprime in modo illegittimo il diritto di difesa.

Il principio

Il legislatore può collegare alla condanna penale definitiva per determinati reati la perdita del requisito di onorabilità necessario per esercitare una professione regolamentata, senza che ciò violi i principi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale.

Domande e risposte

Cosa contestava il Consiglio di Stato?

L’automatismo per cui una condanna penale in materia previdenziale comporta la perdita del requisito di onorabilità e la cancellazione dall’albo.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 (ragionevolezza), 24 e 113 (diritto di difesa e tutela contro gli atti della pubblica amministrazione).

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni non fondate, ritenendo legittima la disciplina.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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