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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sulla bancarotta fraudolenta che imponeva pene accessorie di durata fissa pari a dieci anni, sostituendo la previsione con una durata «fino a dieci anni», da commisurare al caso concreto.
Di cosa si tratta
L’art. 216 della legge fallimentare prevede, per chi è condannato per bancarotta fraudolenta, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nella formulazione censurata, tali pene avevano durata fissa di dieci anni, senza possibilità per il giudice di graduarle.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, e dell’art. 223, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie, anziché la durata «fino a dieci anni». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 223, ultimo comma. È stata inoltre dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di una parte civile.
Il principio
Le pene accessorie a durata fissa, sganciate dalla concreta gravità del fatto e dalla personalità del condannato, contrastano con i principi costituzionali in materia penale: il giudice deve poterle commisurare al caso concreto entro un limite massimo, anziché applicarle in misura rigidamente predeterminata.
Domande e risposte
Quali pene accessorie riguardava la decisione?
L’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previste per la condanna per bancarotta fraudolenta.
Cosa è cambiato con la sentenza?
La durata di queste pene accessorie non è più fissa in dieci anni: il giudice deve commisurarle al caso concreto entro il limite massimo di dieci anni («fino a dieci anni»).
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte di cassazione, prima sezione penale, in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa e personalità della pena
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
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