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La Corte respinge le censure di Sardegna, Trento e Bolzano contro alcune norme della legge di stabilità 2016 sui rapporti finanziari Stato-autonomie speciali: in parte cessa la materia del contendere, in parte le questioni sono dichiarate non fondate nei sensi precisati in motivazione.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) conteneva disposizioni sul concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica e sui relativi accantonamenti. Sardegna, Trento e Bolzano ritenevano che tali norme incidessero unilateralmente sui loro statuti speciali e sugli accordi finanziari, violando l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (in particolare i commi 709, 711, 723 e 730), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e alle norme degli statuti speciali e di attuazione di Sardegna e Trentino-Alto Adige.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservate a separate pronunce le altre questioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla censura relativa al comma 711 (per le modifiche normative sopravvenute) e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le restanti questioni: le norme statali si inseriscono nel sistema concordato dei rapporti finanziari e vanno interpretate in modo conforme al principio pattizio che governa la finanza delle autonomie speciali.
Il principio
I rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali sono retti dal metodo pattizio: le norme della legge di stabilità, lette in coerenza con gli statuti e gli accordi, non ledono l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost., purché interpretate nei sensi indicati dalla Corte.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge di stabilità 2016?
La Regione autonoma Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che lamentavano la lesione della loro autonomia finanziaria e del metodo pattizio nei rapporti con lo Stato.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per una delle disposizioni, le modifiche normative intervenute dopo il ricorso hanno fatto venire meno l’interesse alla decisione, sicché la Corte non si è pronunciata nel merito su quel punto.
Le norme statali sono state annullate?
No. Le questioni rimaste sono state dichiarate non fondate, nei sensi precisati in motivazione: le disposizioni statali restano in vigore ma vanno interpretate in coerenza con gli statuti speciali e con il principio di leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti territoriali, parametro centrale nei rapporti con le autonomie speciali.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, anche in materia di coordinamento della finanza pubblica.
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