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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che consente al Ministro della salute di nominare un commissario per gli Istituti zooprofilattici sperimentali in caso di mancata costituzione dei nuovi organi da parte delle Regioni. Il potere sostitutivo statale è stato ritenuto compatibile con il principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Dopo la riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali (d.lgs. n. 106 del 2012), la legge n. 190 del 2014 aveva previsto che, decorsi sei mesi senza la costituzione dei nuovi organi, il Ministro della salute potesse nominare un commissario. La Regione Campania riteneva che questo potere sostitutivo violasse il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 580, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Campania. Secondo la ricorrente, l’esercizio del potere sostitutivo doveva svolgersi con procedure che garantissero sussidiarietà e leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni impugnate con lo stesso ricorso.
Il principio
La previsione di un potere sostitutivo statale, attivabile solo dopo l’inutile decorso di un termine concesso alle Regioni per costituire i nuovi organi, non viola il principio di leale collaborazione: il meccanismo è volto a garantire la continuità dell’azione degli enti e l’attuazione del riordino, intervenendo in caso di inerzia regionale.
Domande e risposte
Cosa sono gli Istituti zooprofilattici sperimentali?
Sono enti pubblici che operano nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, oggetto di una riorganizzazione che ne ridefiniva organi e gestione.
Perché lo Stato può nominare un commissario?
Perché la norma prevede un potere sostitutivo statale che si attiva solo se, decorsi sei mesi, le Regioni non hanno costituito i nuovi organi: serve a evitare vuoti gestionali.
Questo viola le competenze regionali?
No: la Corte ha ritenuto che il potere sostitutivo, condizionato all’inerzia regionale e a un previo termine, sia compatibile con la leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti territoriali, parametro centrale della questione.
- Art. 118 della Costituzione — sussidiarietà e riparto delle funzioni amministrative.
- Art. 5 della Costituzione — autonomie locali e unità della Repubblica.
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