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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende al convivente more uxorio la causa di non punibilità prevista per alcuni reati contro il patrimonio commessi tra familiari.

Di cosa si tratta

L’art. 649 cod. pen. prevede la non punibilità per determinati delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge, di ascendenti, discendenti e altri familiari conviventi, e dopo il d.lgs. n. 6 del 2017 anche della parte dell’unione civile. In un procedimento per appropriazione indebita ai danni dell’ex convivente, il Tribunale di Matera dubitava che fosse irragionevole l’esclusione del convivente di fatto da tale causa di non punibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 649, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la non punibilità per i fatti contro il patrimonio commessi in danno di un convivente more uxorio. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Matera.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni.

Il principio

È manifestamente inammissibile la questione che chiede di estendere in via additiva una causa di non punibilità a una categoria di soggetti non contemplata dalla norma, quando l’intervento richiesto investe scelte di politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore e non rappresenta una soluzione costituzionalmente obbligata.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 649 del codice penale?

Una causa di non punibilità per alcuni reati contro il patrimonio commessi tra familiari conviventi e, dopo il 2017, tra parti di un’unione civile.

Cosa chiedeva il giudice di Matera?

Di estendere quella non punibilità anche ai reati commessi a danno del convivente di fatto (more uxorio), ritenendo irragionevole la sua esclusione.

Perché la questione è manifestamente inammissibile?

Perché l’estensione richiesta riguarda scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore e non costituisce una soluzione costituzionalmente imposta.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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