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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che consentivano la prosecuzione dell’attività d’impresa negli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche in presenza di un sequestro disposto per reati relativi alla sicurezza dei lavoratori. La disciplina sacrificava in modo irragionevole la tutela della vita e della salute dei lavoratori.

Di cosa si tratta

L’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (e disposizioni collegate della legge n. 132 del 2015) consentiva alle imprese di interesse strategico nazionale di proseguire l’attività produttiva nonostante un provvedimento di sequestro disposto per ipotesi di reato relative alla sicurezza dei lavoratori, a condizione di predisporre un piano di misure. Il Giudice per le indagini preliminari di Taranto, nell’ambito della vicenda dello stabilimento ILVA, ne dubitava la legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto. Secondo il rimettente, la norma anteponeva la continuità produttiva alla tutela della vita, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015, che ne avevano ribadito il contenuto.

Il principio

La continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non può spingersi fino a consentire la prosecuzione dell’attività in presenza di un sequestro disposto per la tutela della sicurezza dei lavoratori, sacrificando in modo irragionevole e sproporzionato i beni costituzionalmente primari della vita e della salute: il bilanciamento operato dal legislatore è viziato perché non assicura un’adeguata protezione di tali diritti.

Domande e risposte

Cosa permetteva la norma dichiarata illegittima?

Consentiva alle imprese strategiche di continuare a produrre nonostante un sequestro disposto per reati sulla sicurezza dei lavoratori, predisponendo un piano di misure.

Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?

Perché il bilanciamento tra continuità produttiva e tutela dei lavoratori era irragionevole: sacrificava in modo sproporzionato la vita, la salute e la sicurezza, beni costituzionalmente primari.

Quale vicenda concreta era all’origine?

La questione era stata sollevata dal GIP di Taranto nell’ambito del procedimento relativo allo stabilimento siderurgico ILVA.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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