Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo: ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni di un senatore in rapporto a una specifica aggravante e ha annullato la relativa delibera del Senato.

Di cosa si tratta

Davanti al Tribunale di Bergamo pendeva un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico di un senatore, per dichiarazioni rivolte a un membro del Governo. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle espressioni in relazione all’aggravante della finalità di discriminazione razziale, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale riteneva che così il Senato avesse invaso la funzione giurisdizionale di qualificazione del fatto.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alla delibera di insindacabilità del 16 settembre 2015. Il Tribunale lamentava l’invasione del settore riservato alla giurisdizione e l’assenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni in rapporto all’aggravante contestata e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato.

Il principio

La prerogativa di insindacabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle funzioni, ma non consente alla Camera di appartenenza di riferire l’insindacabilità a una specifica qualificazione giuridica del fatto (qui, un’aggravante): operazione che spetta in via riservata all’autorità giurisdizionale.

Domande e risposte

Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

Perché la delibera del Senato è stata annullata?

Perché il Senato non si era limitato a valutare il nesso tra dichiarazioni e funzioni parlamentari, ma aveva riferito l’insindacabilità a una specifica aggravante, invadendo la qualificazione giuridica del fatto riservata al giudice.

Cosa comporta l’annullamento?

La delibera di insindacabilità viene meno e il giudizio penale può proseguire senza il limite che essa aveva inteso porre.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.