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La Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte cessate, le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro il decreto sui vaccini obbligatori per i minori. La disciplina dell’obbligo vaccinale resta confermata.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito dalla legge n. 119 del 2017) ha previsto dieci (inizialmente dodici) vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, con sanzioni amministrative e divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia in caso di inadempimento. La Regione Veneto ha contestato l’intero impianto.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati, con due ricorsi in via principale della Regione Veneto, il d.l. n. 73 del 2017 e la legge di conversione n. 119 del 2017, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 2, 3, 32, 77, secondo comma, 81, terzo comma, 117 e 118 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di varie associazioni, inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 6-ter, del decreto e cessata la materia del contendere su altre disposizioni: il ricorso della Regione non è stato accolto.
Il principio
Esaminando in particolare la dedotta violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., la Corte ha ritenuto che la clausola di invarianza finanziaria, nel breve periodo e tenuto conto della necessità di un intervento immediato, non sia implausibile; ha al tempo stesso ricordato che il Ministero dell’economia deve esercitare con puntualità le funzioni di monitoraggio, in coerenza con il principio dell’equilibrio dinamico di bilancio.
Domande e risposte
Quante vaccinazioni obbligatorie ha previsto il decreto?
Dieci vaccinazioni obbligatorie (inizialmente dodici) per i minori fino a sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati.
Cosa ha deciso la Corte sul ricorso del Veneto?
Lo ha respinto: ha dichiarato in parte inammissibili le questioni e in parte cessata la materia del contendere, lasciando in vigore l’obbligo vaccinale.
La copertura finanziaria del decreto è stata ritenuta valida?
Sì. La Corte ha ritenuto non implausibile la clausola di invarianza nel breve periodo, richiamando però il dovere di monitoraggio del Ministero dell’economia.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute come fondamento dell’obbligo vaccinale
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e clausola di invarianza finanziaria
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela della salute
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.