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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che nega il compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile. La norma resta in vigore.
Di cosa si tratta
Quando una persona è ammessa al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato), il compenso dell’avvocato è pagato dallo Stato. L’art. 106 del Testo unico sulle spese di giustizia prevede però che quel compenso non venga liquidato se l’impugnazione proposta viene dichiarata inammissibile. La Corte d’appello di Salerno dubitava che questa regola, applicata senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità, fosse costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Salerno, sezione civile, ha impugnato l’art. 106 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esclude il compenso ogni volta che l’impugnazione sia inammissibile, senza distinguere la causa dell’inammissibilità. I parametri evocati erano gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La previsione che subordina il compenso all’esito non inammissibile dell’impugnazione risponde a una scelta non irragionevole del legislatore, volta a evitare che siano finanziate a spese dello Stato impugnazioni superflue o meramente dilatorie, senza ledere il diritto di difesa né il diritto a un’equa retribuzione.
Il principio
Il legislatore può, senza violare la Costituzione, escludere il compenso del difensore a carico dello Stato quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile: si tratta di un bilanciamento ragionevole tra il diritto di difesa e l’esigenza di contenere la spesa pubblica.
Domande e risposte
Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
È l’istituto che consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio con un avvocato il cui compenso è pagato dallo Stato.
La norma sul mancato compenso resta valida?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, quindi l’art. 106 continua ad applicarsi.
Perché la Corte ha ritenuto ragionevole la norma?
Perché mira a non gravare sui contribuenti il costo di impugnazioni inammissibili, bilanciando il diritto di difesa con il contenimento della spesa pubblica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come principio di uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento delle diverse cause di inammissibilità.
- Art. 24 della Costituzione — diritto inviolabile di difesa e di agire in giudizio, anche per i non abbienti.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a un’equa retribuzione per l’attività difensiva svolta.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.