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Con la storica sentenza sul caso Cappato la Corte dichiara illegittimo l’art. 580 del codice penale nella parte in cui punisce l’aiuto al suicidio di chi sia affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e capace di decidere liberamente, alle condizioni e con le garanzie procedurali indicate dalla Corte.
Di cosa si tratta
Marco Cappato aveva accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani (dj Fabo), tetraplegico e cieco dopo un incidente, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, perché potesse accedere al suicidio assistito. In Italia l’art. 580 c.p. punisce chi «in qualsiasi modo» agevola l’altrui suicidio, anche senza incidere sulla decisione della persona.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 580 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU), nella parte in cui incrimina l’aiuto al suicidio a prescindere dal contributo alla decisione e con la stessa pena dell’istigazione. La questione è stata sollevata dalla Corte d’assise di Milano. La Corte aveva già affrontato il caso con l’ordinanza n. 207 del 2018, rinviando per consentire al Parlamento di intervenire.
La decisione della Corte
Rimasto inerte il Parlamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, già autonomamente e liberamente formatosi, di una persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e capace di decisioni libere e consapevoli, purché nel rispetto delle modalità previste dalla legge n. 219 del 2017 e con verifica delle condizioni da parte del Servizio sanitario nazionale e del comitato etico.
Il principio
Il divieto assoluto di aiuto al suicidio, in presenza di precise e tassative condizioni (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, piena capacità di autodeterminazione), limita ingiustificatamente la libertà del malato di scegliere come congedarsi dalla vita, ledendo la dignità umana e i principi di ragionevolezza e uguaglianza (artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.).
Domande e risposte
Chi era dj Fabo?
Fabiano Antoniani, rimasto tetraplegico e cieco dopo un incidente del 2014, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, che aveva liberamente deciso di porre fine alla propria esistenza tramite suicidio assistito in Svizzera.
La Corte ha cancellato del tutto il reato di aiuto al suicidio?
No. L’art. 580 c.p. resta in vigore: la non punibilità vale solo quando ricorrono tutte e quattro le condizioni indicate e nel rispetto delle procedure mediche e di controllo previste.
Quali sono le condizioni richieste?
La persona deve essere affetta da patologia irreversibile, soffrire in modo intollerabile, essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ed essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Principio personalistico e diritti inviolabili, fondamento della libertà di autodeterminazione del malato.
- Art. 13 della Costituzione — Inviolabilità della libertà personale, richiamata per le scelte sul proprio corpo.
- Art. 32 della Costituzione — Diritto a rifiutare i trattamenti sanitari, cardine della decisione (art. 32, secondo comma).
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza e uguaglianza rispetto alle diverse condizioni soggettive.
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo CEDU (artt. 2 e 8) sul rispetto della vita privata.
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