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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 223 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul decreto legislativo n. 36 del 2018, nella parte in cui non ha previsto la procedibilità a querela per le lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis del codice penale.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, ha rimodulato il regime di procedibilità di alcuni reati in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, commi 16 e 17, della legge n. 103 del 2017, senza estendere la procedibilità a querela al delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, primo comma, cod. pen.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di La Spezia aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 76 della Costituzione, deducendo che il legislatore delegato avesse violato i criteri della legge delega non prevedendo la procedibilità a querela per tale fattispecie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la scelta del legislatore delegato rientrasse nei limiti della delega.

Il principio

Il legislatore delegato non eccede i limiti della delega (art. 76 Cost.) quando esercita gli spazi di discrezionalità consentiti dai criteri direttivi: la mancata previsione della procedibilità a querela per le lesioni stradali gravi rientrava nelle eccezioni ammesse dalla legge delega.

Domande e risposte

Le lesioni stradali gravi sono procedibili a querela?

No. La Corte ha confermato che restano procedibili d’ufficio, ritenendo legittima la scelta del legislatore delegato.

Cosa lamentava il giudice rimettente?

Un eccesso di delega (art. 76 Cost.): a suo avviso il Governo avrebbe dovuto prevedere la querela anche per l’art. 590-bis cod. pen.

Perché la questione è stata respinta?

La Corte ha ritenuto che la mancata previsione rientrasse nelle eccezioni consentite dai criteri della legge delega, senza violazione dell’art. 76 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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