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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF) e sul trasferimento dei suoi docenti alla Scuola nazionale dell’amministrazione, con applicazione dello stato giuridico dei professori universitari.
Di cosa si tratta
Per razionalizzare le scuole di formazione delle amministrazioni centrali ed eliminare duplicazioni, il d.l. n. 90 del 2014 ha unificato nella Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) le scuole esistenti, sopprimendo tra l’altro la Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF). I docenti di ruolo a esaurimento della SSEF sono stati trasferiti alla SNA con applicazione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost., per asserita irragionevole equiparazione di posizioni diverse, mancata considerazione delle provenienze dei docenti e incidenza sul trattamento economico e previdenziale. Le questioni sono state sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quarta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. La riconduzione dei docenti SSEF allo status universitario rientra nella discrezionalità del legislatore nel riorganizzare gli apparati amministrativi e non risulta manifestamente irragionevole.
Il principio
La riorganizzazione degli organismi di formazione pubblica e la definizione dello stato giuridico ed economico del relativo personale rientrano nell’ampia discrezionalità del legislatore, censurabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, qui non riscontrate.
Domande e risposte
Cosa è successo ai docenti della SSEF?
Sono stati trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione, con applicazione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità.
Perché la riforma è stata ritenuta legittima?
Perché la riorganizzazione delle scuole pubbliche e la definizione dello status del personale rientrano nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole nel caso concreto.
Tutte le censure sono state respinte nel merito?
No: alcune sono state dichiarate inammissibili e altre non fondate, ma in nessun caso la norma è stata annullata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro di eguaglianza e ragionevolezza, ritenuto non violato.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, evocato in relazione alla riorganizzazione delle scuole.
- Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici, richiamato per la diversificazione delle provenienze dei docenti.
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