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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 222 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate per estendere il divieto di un secondo giudizio ai casi in cui all’imputato sia già stata irrogata, per gli stessi fatti, una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale.

Di cosa si tratta

L’art. 649 cod. proc. pen. disciplina il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem). Il rimettente chiedeva di estenderlo all’ipotesi in cui, sugli stessi fatti, fosse già stata irrogata in via definitiva una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bergamo aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen.

Il principio

L’intervento richiesto per coordinare il divieto interno di bis in idem con le garanzie convenzionali ed europee implica scelte di sistema rimesse al legislatore e non sorrette da una soluzione costituzionalmente obbligata, da cui l’inammissibilità delle questioni.

Domande e risposte

La Corte ha esteso il ne bis in idem alle sanzioni amministrative «penali»?

No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza modificare l’art. 649 cod. proc. pen.

Che cos’è il ne bis in idem?

È il divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto; il rimettente voleva estenderlo all’intreccio tra sanzione amministrativa e penale.

Perché rilevavano CEDU e Carta di Nizza?

Il rimettente invocava l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e l’art. 50 CDFUE, che ampliano la nozione di «materia penale» rispetto al diritto interno.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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