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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla soppressione, dal 1° settembre 2014, del trattamento previdenziale aggiuntivo dei dirigenti regionali del Friuli-Venezia Giulia. L’eliminazione opera solo per il futuro, non è un prelievo tributario e non lede l’affidamento.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva riconosciuto ai propri dirigenti, quando l’indennità di funzione non era ancora pensionabile, un trattamento previdenziale aggiuntivo. Dopo che tale indennità è divenuta pensionabile nel sistema generale (dal 1° ottobre 1990), la Regione ha mantenuto un assegno «differenziale» di salvaguardia, poi soppresso nel 2014 per esigenze di bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 12, commi 3 e 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., per violazione dell’eguaglianza, del legittimo affidamento, dell’adeguatezza del trattamento pensionistico e della capacità contributiva. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Trieste.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le censure. La soppressione non è un tributo (manca la decurtazione patrimoniale destinata a spese pubbliche), opera solo per il futuro senza intaccare le erogazioni già corrisposte ed è sorretta da una ratio adeguata: l’indennità di funzione è ormai già valorizzata nella previdenza generale, sicché il trattamento aggiuntivo aveva perso la sua ragion d’essere.
Il principio
Nei rapporti previdenziali, che sono rapporti di durata, non esiste di regola un affidamento legittimo nella loro immutabilità: il legislatore può eliminare per il futuro un trattamento di favore privo di adeguata copertura contributiva, purché non sacrifichi il nucleo essenziale dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.
Domande e risposte
La Regione poteva sopprimere la pensione integrativa?
Sì. La Corte ha ritenuto legittima la scelta, perché opera solo per il futuro e razionalizza un trattamento di favore non più giustificato, una volta divenuta pensionabile l’indennità di funzione.
Era un prelievo di natura tributaria?
No. Non si tratta di un prelievo destinato a sovvenire le spese pubbliche, ma di una misura di razionalizzazione della spesa: per questo non viola l’art. 53 Cost.
I pensionati hanno perso quanto già ricevuto?
No. L’eliminazione vale solo per il futuro e non intacca le erogazioni già corrisposte fino al 1° settembre 2014.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro dell’eguaglianza e della tutela dell’affidamento, ritenuti non violati.
- Art. 36 della Costituzione — Adeguatezza della retribuzione, qui riferita al trattamento pensionistico differito.
- Art. 38 della Costituzione — Adeguatezza del trattamento previdenziale, il cui nucleo essenziale resta garantito.
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva: esclusa la natura tributaria della misura.
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