La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 221 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge n. 40 del 2004, nella parte in cui riserva l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso, escludendo le coppie composte da persone dello stesso sesso.

Di cosa si tratta

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 (artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10), limita l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle «coppie di sesso diverso» e sanziona chi le applica a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Pordenone aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU), lamentando la lesione del diritto alla genitorialità e una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, confermando i limiti di accesso alla PMA previsti dalla legge n. 40 del 2004.

Il principio

La scelta del legislatore di riservare la PMA alle coppie di sesso diverso, finalizzata a rimediare a una patologia della coppia e non a realizzare un generico desiderio di genitorialità, non è costituzionalmente illegittima e rientra nella discrezionalità del legislatore in materia eticamente sensibile.

Domande e risposte

Le coppie omosessuali possono accedere alla PMA in Italia dopo questa sentenza?

No. La Corte ha confermato la legittimità della legge n. 40 del 2004, che riserva l’accesso alle coppie di sesso diverso.

Quali principi erano stati invocati?

Diritto alla genitorialità e alle formazioni sociali (art. 2), eguaglianza e non discriminazione (art. 3), tutela della maternità (art. 31) e della salute (art. 32), oltre ai parametri CEDU via art. 117.

Perché la Corte ha respinto le questioni?

Ha ritenuto che la scelta legislativa, in una materia eticamente sensibile, non fosse irragionevole e rientrasse nella discrezionalità del legislatore.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.