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Con la sentenza n. 221 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge n. 40 del 2004, nella parte in cui riserva l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso, escludendo le coppie composte da persone dello stesso sesso.
Di cosa si tratta
La legge 19 febbraio 2004, n. 40 (artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10), limita l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle «coppie di sesso diverso» e sanziona chi le applica a coppie composte da soggetti dello stesso sesso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Pordenone aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU), lamentando la lesione del diritto alla genitorialità e una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, confermando i limiti di accesso alla PMA previsti dalla legge n. 40 del 2004.
Il principio
La scelta del legislatore di riservare la PMA alle coppie di sesso diverso, finalizzata a rimediare a una patologia della coppia e non a realizzare un generico desiderio di genitorialità, non è costituzionalmente illegittima e rientra nella discrezionalità del legislatore in materia eticamente sensibile.
Domande e risposte
Le coppie omosessuali possono accedere alla PMA in Italia dopo questa sentenza?
No. La Corte ha confermato la legittimità della legge n. 40 del 2004, che riserva l’accesso alle coppie di sesso diverso.
Quali principi erano stati invocati?
Diritto alla genitorialità e alle formazioni sociali (art. 2), eguaglianza e non discriminazione (art. 3), tutela della maternità (art. 31) e della salute (art. 32), oltre ai parametri CEDU via art. 117.
Perché la Corte ha respinto le questioni?
Ha ritenuto che la scelta legislativa, in una materia eticamente sensibile, non fosse irragionevole e rientrasse nella discrezionalità del legislatore.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Invocato per il diritto alla genitorialità e alle formazioni sociali.
- Art. 3 della Costituzione — Parametro dell’eguaglianza e della non discriminazione per orientamento sessuale.
- Art. 117 della Costituzione — Veicola i parametri convenzionali (artt. 8 e 14 CEDU) nel giudizio costituzionale.
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