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La Corte dichiara inammissibili le questioni sul regime transitorio di avanzamento degli ispettori dei Carabinieri (passaggio da quattro a cinque gradi). I giudici rimettenti non hanno chiarito che tipo di pronuncia chiedessero, lasciando incerto il petitum.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha riformato la carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, articolandola ora in cinque gradi (maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente) anziché quattro. Le norme transitorie hanno disposto l’inquadramento di chi già era in servizio, in base soprattutto all’anzianità posseduta al 1° gennaio 2017.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 2252, commi 1 e 2, e 2253-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), come modificati dal d.lgs. n. 95 del 2017, in riferimento all’art. 76 Cost. (delega legislativa), in relazione all’art. 8 della legge n. 124 del 2015, che imponeva di tener conto del merito e delle professionalità. A sollevare le questioni sono stati il TAR Valle d’Aosta e il TAR Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Dalle ordinanze di rimessione non risultava chiaro se i giudici chiedessero un intervento meramente ablativo (caducazione delle norme) oppure manipolativo-additivo. Questa ambiguità del petitum, unita al fatto che una pronuncia additiva avrebbe invaso lo spazio di discrezionalità del legislatore (a fronte di pluralità di soluzioni possibili), ha precluso l’esame nel merito.
Il principio
L’indeterminatezza della richiesta rivolta alla Corte rende la questione inammissibile: il giudice deve indicare con chiarezza il tipo di pronuncia invocata, e la Corte non può scegliere essa stessa, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella risolutiva, perché ciò spetta al legislatore.
Domande e risposte
Cosa lamentavano i giudici rimettenti?
Che il regime transitorio inquadrasse i marescialli nei nuovi gradi in base alla sola anzianità, senza valorizzare merito e professionalità come imponeva la legge di delega, in violazione dell’art. 76 Cost.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché non era chiaro che tipo di sentenza chiedessero: se ablativa o additiva. Questa incertezza sul petitum, per costante giurisprudenza, impedisce l’esame nel merito.
La Corte ha deciso se le norme fossero legittime?
No. Pronunciandosi in rito (inammissibilità), la Corte non ha valutato la fondatezza delle censure: le norme restano in vigore.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — È il parametro evocato: disciplina i limiti della delega legislativa al Governo.
- Art. 3 della Costituzione — Richiamato dalla parte privata in relazione all’affidamento, ma su profilo non sollevato dal giudice e quindi inammissibile.
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