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La Corte dichiara inammissibili le questioni sul codice di giustizia contabile sollevate dalla Corte dei conti della Liguria in tema di rito monitorio. La pronuncia si chiude in rito, senza decidere il merito della legittimità delle norme censurate.
Di cosa si tratta
La questione riguardava l’art. 51, commi 6 e 7, dell’Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile), adottato in attuazione della legge delega n. 124 del 2015. Le norme attengono al procedimento davanti alla Corte dei conti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 51, commi 6 e 7, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016.
Il principio
Quando il giudice rimettente non ricostruisce adeguatamente i presupposti della questione o ne difetta la rilevanza nel giudizio, la Corte non può pronunciarsi sul merito e dichiara l’inammissibilità, lasciando impregiudicata la legittimità delle norme.
Domande e risposte
Le norme contabili sono state annullate?
No: la Corte non ha deciso nel merito, dichiarando inammissibili le questioni.
Che cosa significa inammissibilità?
La Corte non esamina la fondatezza della questione per un difetto del modo in cui è stata sollevata (ad esempio rilevanza o motivazione).
La questione può tornare davanti alla Corte?
Sì, perché l’inammissibilità non si pronuncia sulla legittimità delle norme.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato dal rimettente
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione della Corte dei conti
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