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Con la sentenza n. 216 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sospensione dell’esecuzione della pena per i condannati per furto in abitazione.
Di cosa si tratta
L’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione (prevista in via generale per pene fino a un certo limite) nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis, primo comma, del codice penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità di trattamento e un contrasto con la finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di escludere quel reato dalla sospensione automatica dell’esecuzione.
Il principio
Rientra nella discrezionalità del legislatore selezionare i reati per i quali escludere la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione; tale scelta non viola gli artt. 3 e 27 Cost. quando è sorretta da una ragionevole valutazione della gravità e dell’allarme sociale del fatto.
Domande e risposte
Per il furto in abitazione è esclusa la sospensione dell’esecuzione?
Sì. La Corte ha confermato la legittimità dell’esclusione prevista dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.
Su quali parametri si fondava la censura?
Sulla parità di trattamento e ragionevolezza (art. 3) e sulla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).
La Corte ha riconosciuto al legislatore un margine di scelta?
Sì: la selezione dei reati esclusi dalla sospensione rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile solo se manifestamente irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro della ragionevolezza e della parità di trattamento tra situazioni omogenee.
- Art. 27 della Costituzione — Invocato per la finalità rieducativa della pena.
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