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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pisa sulla possibilità di formare in Italia un atto di nascita con due genitori dello stesso sesso, per il modo in cui il giudice aveva costruito la «norma desunta» oggetto di censura.
Di cosa si tratta
Una coppia di donne, coniugate all’estero, aveva chiesto il riconoscimento congiunto, in un atto di nascita formato in Italia, di un minore nato grazie a procreazione medicalmente assistita. L’ufficiale di stato civile di Pisa aveva rifiutato. Il giudice ha dubitato della legittimità delle norme che impedirebbero tale riconoscimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ., 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 e 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, riferita a una «norma desunta» dal complesso delle disposizioni indicate, per i profili che ne viziavano la prospettazione.
Il principio
La questione che ha a oggetto una «norma desunta» dal combinato disposto di più disposizioni deve essere prospettata in modo da consentirne lo scrutinio; quando la sua costruzione non lo permette, la questione è dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha riconosciuto la doppia genitorialità?
No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibile la questione per il modo in cui era stata costruita la «norma desunta».
Cosa chiedeva la coppia?
Che il minore nato in Italia fosse riconosciuto, nell’atto di nascita formato in Italia, come figlio di entrambe le madri, in base alla legge straniera applicabile.
Cosa significa «norma desunta»?
È una regola che il giudice ricava dal combinato disposto di più norme: la sua censura davanti alla Corte deve essere formulata in modo da rendere possibile il giudizio di legittimità.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e formazioni sociali, parametro evocato dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e non discriminazione
- Art. 30 della Costituzione — diritto del figlio al mantenimento e all’istruzione dai genitori
- Art. 117 della Costituzione — vincolo degli obblighi internazionali, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo
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