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La Corte dichiara illegittimo l’automatismo che, per tre anni, impediva al condannato già colpito dalla revoca di una misura alternativa di accedere alla detenzione domiciliare speciale. Una preclusione rigida e automatica, che ignora le esigenze di cura dei figli e la funzione rieducativa della pena, è incostituzionale.
Di cosa si tratta
L’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevedeva che, in caso di revoca di una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), il condannato non potesse ottenere, per tre anni, la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies (misura pensata, in particolare, per le madri detenute con figli in tenera età).
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, contestando l’automatismo preclusivo per tre anni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui preclude per tre anni la detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) al condannato già colpito dalla revoca di una misura. In via consequenziale ha esteso la declaratoria anche alla detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter, comma 1, lettere a e b), sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Il principio
Gli automatismi preclusivi rigidi, che impediscono al giudice di valutare in concreto la situazione del condannato, contrastano con la funzione rieducativa della pena e con la tutela dell’infanzia e della maternità. La valutazione sull’accesso alla detenzione domiciliare deve restare individualizzata, salvaguardando in particolare l’interesse dei figli in tenera età.
Domande e risposte
Che cosa è stato dichiarato illegittimo?
Il divieto automatico, per tre anni, di concedere la detenzione domiciliare speciale (e, in via consequenziale, quella ordinaria) dopo la revoca di una misura alternativa.
Perché l’automatismo è incostituzionale?
Perché impedisce al giudice di valutare il caso concreto, sacrificando la funzione rieducativa della pena e la tutela dei figli minori.
Resta qualche limite?
Sì: la detenzione domiciliare ordinaria può essere concessa sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza, lese dall’automatismo preclusivo
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia
- Art. 30 della Costituzione — diritto-dovere di cura ed educazione dei figli
- Art. 31 della Costituzione — protezione della maternità e dell’infanzia
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