Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara illegittimo l’automatismo che, per tre anni, impediva al condannato già colpito dalla revoca di una misura alternativa di accedere alla detenzione domiciliare speciale. Una preclusione rigida e automatica, che ignora le esigenze di cura dei figli e la funzione rieducativa della pena, è incostituzionale.

Di cosa si tratta

L’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) prevedeva che, in caso di revoca di una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), il condannato non potesse ottenere, per tre anni, la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies (misura pensata, in particolare, per le madri detenute con figli in tenera età).

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, contestando l’automatismo preclusivo per tre anni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui preclude per tre anni la detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) al condannato già colpito dalla revoca di una misura. In via consequenziale ha esteso la declaratoria anche alla detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter, comma 1, lettere a e b), sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Il principio

Gli automatismi preclusivi rigidi, che impediscono al giudice di valutare in concreto la situazione del condannato, contrastano con la funzione rieducativa della pena e con la tutela dell’infanzia e della maternità. La valutazione sull’accesso alla detenzione domiciliare deve restare individualizzata, salvaguardando in particolare l’interesse dei figli in tenera età.

Domande e risposte

Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

Il divieto automatico, per tre anni, di concedere la detenzione domiciliare speciale (e, in via consequenziale, quella ordinaria) dopo la revoca di una misura alternativa.

Perché l’automatismo è incostituzionale?

Perché impedisce al giudice di valutare il caso concreto, sacrificando la funzione rieducativa della pena e la tutela dei figli minori.

Resta qualche limite?

Sì: la detenzione domiciliare ordinaria può essere concessa sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.