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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 213 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione e ha dichiarato estinto il processo limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge di stabilità 2017 della Regione Siciliana, dopo la modifica della norma regionale impugnata.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (legge di stabilità regionale 2017). Sull’art. 12, comma 3, la Regione aveva preannunciato modifiche normative per superare le censure di incostituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni erano state promosse in via principale dallo Stato in riferimento agli artt. 3, 53, 81, terzo comma, 97 e 117 della Costituzione. L’ordinanza riguarda specificamente la parte relativa all’art. 12, comma 3, della legge regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione siciliana della Stampa e ha dichiarato estinto il processo limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge regionale, a seguito della sopravvenuta modifica della disposizione.

Il principio

La modifica della norma regionale impugnata che recepisce le censure statali può condurre all’estinzione parziale del giudizio; inoltre, nel processo costituzionale l’intervento di soggetti terzi privi di un interesse qualificato è inammissibile.

Domande e risposte

Perché l’estinzione è solo parziale?

Riguarda esclusivamente l’art. 12, comma 3, della legge regionale, sul quale era intervenuta una modifica normativa che ha fatto venir meno l’interesse al giudizio.

Perché l’intervento dell’associazione è stato dichiarato inammissibile?

Nel giudizio in via principale tra Stato e Regione l’intervento di terzi è ammesso solo in presenza di un interesse qualificato e direttamente inciso, qui ritenuto insussistente.

Cosa accade alle altre norme impugnate?

Questa ordinanza definisce solo la posizione relativa all’art. 12, comma 3; le altre censure seguono il proprio percorso processuale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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