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Con la sentenza n. 212 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla sanzione amministrativa minima di 4.000 euro prevista per la commercializzazione di prodotti sementieri non conformi. La misura sanzionatoria è stata ritenuta legittima.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Pisa aveva sollevato dubbi sull’art. 33, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera c), della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nella parte in cui fissa una sanzione amministrativa minima pari a 4.000 euro per chi vende prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti di legge.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni erano sollevate dal Giudice di pace di Pisa in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, lamentando un’eccessiva rigidità e sproporzione dell’importo minimo della sanzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la sanzione minima coerente con il quadro costituzionale.

Il principio

La determinazione del minimo edittale di una sanzione amministrativa rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i principi costituzionali quando non risulta manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto alla tutela perseguita.

Domande e risposte

La sanzione minima di 4.000 euro è stata confermata?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, lasciando intatta la previsione sanzionatoria.

Su quali principi si basavano le censure?

Sulla ragionevolezza (art. 3), sulla finalità rieducativa e proporzionalità della sanzione (art. 27, terzo comma) e sul buon andamento (art. 97).

Il giudice può ridurre liberamente la sanzione?

No: il minimo edittale fissato dalla legge vincola l’applicazione della sanzione e la Corte ne ha confermato la legittimità.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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