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Con l’ordinanza n. 209 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato alcune norme sul differimento del «Programma straordinario» per la riqualificazione delle periferie, ma il giudizio si è chiuso senza decisione nel merito.
Di cosa si tratta
La Regione Emilia-Romagna aveva contestato l’art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge n. 108 del 2018), che differiva al 2020 l’efficacia delle convenzioni per l’attuazione del «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie».
La questione di legittimità costituzionale
La Regione lamentava la violazione di numerosi parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 5, 77, 81, 97, 114, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione, in materia di autonomia finanziaria regionale e leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato estinto il processo. L’esito riflette la conclusione del giudizio per ragioni processuali (venir meno della materia del contendere), senza alcuna pronuncia sulla fondatezza delle censure.
Il principio
Quando viene meno l’interesse a coltivare il ricorso, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci sulla legittimità della norma impugnata.
Domande e risposte
Che cosa significa «estinto il processo»?
Significa che il giudizio si è concluso per ragioni procedurali, senza una decisione sul merito: la norma impugnata non viene né salvata né annullata.
Chi aveva sollevato la questione?
La Regione Emilia-Romagna, con ricorso in via principale contro una norma statale ritenuta lesiva delle proprie competenze.
La norma sulle periferie è quindi legittima?
La Corte non si è pronunciata: l’estinzione non equivale a un giudizio di legittimità o illegittimità della disposizione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — È il principale parametro nei conflitti di competenza tra Stato e Regioni sull’autonomia finanziaria.
- Art. 119 della Costituzione — Riguarda l’autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni, al centro della contestazione.
- Art. 120 della Costituzione — Invocato sul principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
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