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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 nella parte in cui non consente ai Comuni obbligati di dimostrare che, per la particolare collocazione geografica e per i caratteri demografici e socio-ambientali, l’esercizio associato delle funzioni non produce economie di scala o miglioramenti di efficienza. Caducate anche alcune disposizioni regionali campane collegate.
Di cosa si tratta
La legge imponeva ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000 se montani) di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, tramite unioni o convenzioni. L’obiettivo era ottenere economie di scala ed efficienza nei piccoli Comuni, ma l’obbligo era rigido e non ammetteva deroghe motivate.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato la questione sull’art. 14, commi 26 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, e sull’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, in riferimento a vari parametri tra cui gli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, per la mancata considerazione delle specificità territoriali dei Comuni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 nella parte in cui non prevede la possibilità, per il Comune obbligato, di dimostrare che l’esercizio associato non produce economie di scala o miglioramenti, e ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, commi 110 e 111, della legge regionale campana n. 16 del 2014.
Il principio
L’obbligo generalizzato di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni è ragionevole solo se ammette una prova contraria: il Comune deve poter dimostrare che, per la propria specifica condizione geografica e socio-ambientale, l’associazione imposta non produce i benefici di efficienza attesi.
Domande e risposte
A chi si applicava l’obbligo di esercizio associato?
Ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se montani, tenuti a gestire le funzioni fondamentali tramite unioni o convenzioni.
Che cosa ha cambiato la sentenza?
Ha introdotto la possibilità per il Comune di dimostrare che, per le sue caratteristiche, l’associazione non produce economie di scala o miglioramenti, ottenendo così l’esonero dall’obbligo.
Sono state colpite anche norme regionali?
Sì: sono stati dichiarati illegittimi anche l’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — parametro che riconosce e tutela le autonomie locali
- Art. 114 della Costituzione — parametro che riconosce i Comuni come enti autonomi
- Art. 118 della Costituzione — parametro sul riparto delle funzioni amministrative
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