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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 nella parte in cui non consente ai Comuni obbligati di dimostrare che, per la particolare collocazione geografica e per i caratteri demografici e socio-ambientali, l’esercizio associato delle funzioni non produce economie di scala o miglioramenti di efficienza. Caducate anche alcune disposizioni regionali campane collegate.

Di cosa si tratta

La legge imponeva ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000 se montani) di esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, tramite unioni o convenzioni. L’obiettivo era ottenere economie di scala ed efficienza nei piccoli Comuni, ma l’obbligo era rigido e non ammetteva deroghe motivate.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio ha sollevato la questione sull’art. 14, commi 26 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, e sull’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, in riferimento a vari parametri tra cui gli artt. 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, per la mancata considerazione delle specificità territoriali dei Comuni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 nella parte in cui non prevede la possibilità, per il Comune obbligato, di dimostrare che l’esercizio associato non produce economie di scala o miglioramenti, e ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, commi 110 e 111, della legge regionale campana n. 16 del 2014.

Il principio

L’obbligo generalizzato di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni è ragionevole solo se ammette una prova contraria: il Comune deve poter dimostrare che, per la propria specifica condizione geografica e socio-ambientale, l’associazione imposta non produce i benefici di efficienza attesi.

Domande e risposte

A chi si applicava l’obbligo di esercizio associato?

Ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se montani, tenuti a gestire le funzioni fondamentali tramite unioni o convenzioni.

Che cosa ha cambiato la sentenza?

Ha introdotto la possibilità per il Comune di dimostrare che, per le sue caratteristiche, l’associazione non produce economie di scala o miglioramenti, ottenendo così l’esonero dall’obbligo.

Sono state colpite anche norme regionali?

Sì: sono stati dichiarati illegittimi anche l’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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