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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti dell’Abruzzo sulle norme che disciplinano il controllo delle comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli agenti della riscossione.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti dubitava della legittimita’ delle norme della legge di stabilita’ 2015 sul controllo delle comunicazioni di inesigibilita’ degli agenti della riscossione, ritenendole lesive di vari principi costituzionali. La questione non e’ stata pero’ esaminata nel merito.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119 (primo, secondo e quarto comma) della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale, senza pronunciarsi sul merito.

Il principio

Le censure sono state respinte in rito per inammissibilita’: non vi e’ stata valutazione sulla fondatezza delle norme relative al controllo delle comunicazioni di inesigibilita’.

Domande e risposte

Cosa contestava la Corte dei conti?

Le norme della legge di stabilita’ 2015 sul controllo delle comunicazioni di inesigibilita’ delle quote affidate agli agenti della riscossione.

Perche’ le questioni sono state respinte?

Sono state dichiarate inammissibili, quindi la Corte non ha esaminato il merito della legittimita’ delle norme.

Chi aveva sollevato le questioni?

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con tre ordinanze riunite.

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