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La Corte dichiara illegittima l’intera legge della Regione Veneto sul «controllo di vicinato»: disciplinando una forma di partecipazione alla sicurezza e di coordinamento interistituzionale, la Regione ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Di cosa si tratta
La legge veneta riconosceva e sosteneva il «controllo di vicinato», cioè gruppi di cittadini che osservano e segnalano alle istituzioni problemi del territorio, prevedendo accordi con gli uffici territoriali di governo, programmi di intervento e una banca dati. Lo Stato l’ha impugnata ritenendo che incidesse su una materia ad esso riservata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’intera legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 e, in subordine, vari articoli, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. g) e h), e 118, terzo comma, della Costituzione, richiamando il d.l. n. 14 del 2017 sulla sicurezza integrata e urbana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Il controllo di vicinato, definito dalla stessa legge come contributo all’attività di prevenzione generale e controllo del territorio, attiene alla materia della sicurezza, riservata allo Stato; il coordinamento interistituzionale in tale ambito spetta al legislatore statale, e le forme di collaborazione che coinvolgono organi e uffici statali non possono essere disciplinate unilateralmente dalla Regione.
Il principio
La sicurezza, comunque declinata (integrata o urbana), è riservata alla legislazione statale al pari dell’ordine pubblico; le forme di coordinamento che coinvolgono compiti di organi statali devono fondarsi su leggi statali o accordi tra gli enti, non su una disciplina regionale autoritativa e unilaterale.
Domande e risposte
Perché è stata bocciata l’intera legge e non singoli articoli?
Perché la legge era unitaria e organica nel disciplinare il controllo di vicinato e la collaborazione interistituzionale, materia che la Regione non aveva alcuna competenza a regolare.
Le Regioni possono occuparsi di sicurezza urbana?
Solo nelle forme e nei moduli convenzionali previsti dalla legge statale (come il d.l. n. 14 del 2017): non possono disciplinare unilateralmente la materia con propria legge, perché il coordinamento è riservato allo Stato.
Il controllo di vicinato è di per sé vietato?
No: avrebbe potuto trovare riconoscimento nell’ambito degli accordi e dei patti per la sicurezza previsti dalla normativa statale; ciò che è illegittimo è la sua disciplina per legge regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico, sicurezza e organizzazione amministrativa.
- Art. 118 della Costituzione — coordinamento Stato-Regioni in materia di sicurezza riservato al legislatore statale.
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