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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittime tre disposizioni della Regione Siciliana: quella che istituiva l’Ufficio del Garante senza quantificare gli oneri pluriennali, quella sul pensionamento anticipato dei dipendenti regionali con una clausola di invarianza fittizia e quella che rinviava di due anni l’adozione dei principi statali di armonizzazione dei bilanci.

Di cosa si tratta

Un collegato alla stabilità regionale 2019 della Sicilia interveniva su tre temi: istituiva un Ufficio del Garante per l’infanzia con personale ma autorizzando la spesa per il solo 2019; estendeva ai dipendenti regionali istituti di pensionamento anticipato con una clausola di «invarianza» finanziaria; differiva al 31 dicembre 2020 l’applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. n. 118 del 2011.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14, in riferimento all’art. 81, terzo comma, e all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, oltre alle norme dello statuto siciliano e all’art. 17 della legge n. 196 del 2009 e al d.lgs. n. 118 del 2011 come parametri interposti.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019. L’art. 3 viola l’art. 81, terzo comma, perché autorizza spese continuative obbligatorie (stipendi e spese fisse dell’Ufficio) limitandone la copertura al solo 2019, senza quantificare l’onere per gli esercizi successivi del bilancio di previsione triennale.

Il principio

Il principio di copertura finanziaria dell’art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente anche per le Regioni a statuto speciale; le spese obbligatorie a carattere continuativo, come stipendi e spese fisse, devono essere quantificate per ciascun esercizio del bilancio di previsione, che ha orizzonte almeno triennale.

Domande e risposte

Perché non bastava autorizzare la spesa per il solo 2019?

Perché l’Ufficio del Garante comportava spese continuative (stipendi del personale e spese fisse di funzionamento) che proseguono negli anni successivi: queste vanno quantificate e coperte per l’intero orizzonte triennale del bilancio.

Cosa rende illegittima una «clausola di invarianza»?

Quando è una mera clausola di stile, avulsa dalla realtà economico-finanziaria e priva della relazione tecnica, non garantisce davvero l’assenza di nuovi oneri e viola l’obbligo di copertura.

Perché è illegittimo il rinvio dei principi contabili statali?

Perché l’armonizzazione dei bilanci pubblici è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e): un ulteriore rinvio biennale dell’adozione delle regole del d.lgs. n. 118 del 2011 elude tali principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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