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La Corte dichiara illegittima la norma siciliana che imponeva ad alcuni comuni di prendere in gestione diretta le reti idriche dell’Ente Acquedotti Siciliani: viola il principio di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale, riconducibile alla tutela della concorrenza. Respinge invece la censura sulla violazione del giudicato costituzionale.
Di cosa si tratta
Per chiudere la liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS), una legge regionale obbligava i comuni a riprendere in gestione diretta gli impianti e le reti idriche, con nomina di un commissario in caso di inerzia. Il Comune di Buseto Palizzolo aveva impugnato i provvedimenti applicativi, deducendone l’incostituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia sollevava questioni sull’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, in riferimento agli artt. 136 (violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 93 del 2017), 117, secondo comma, lett. e), 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, con gli artt. 147 e 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come norme interposte.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), con assorbimento delle censure su artt. 119 e 97. Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 136: la nuova norma non riproduce né ripristina indirettamente quella già annullata, avendo finalità e contenuto diversi (chiudere la liquidazione dell’EAS anziché consentire stabilmente la gestione comunale). Resta però il contrasto con il principio di unicità della gestione d’ambito.
Il principio
L’organizzazione del servizio idrico integrato secondo il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale è riconducibile alla «tutela della concorrenza», competenza esclusiva dello Stato; le Regioni non possono imporre forme di gestione comunale diretta difformi, neppure in via transitoria e per pochi comuni.
Domande e risposte
Perché la gestione comunale diretta è stata bocciata?
Perché contrasta con il principio statale di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale (artt. 147 e 149-bis del codice dell’ambiente), preordinato alla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale.
Perché non c’era violazione del giudicato costituzionale?
Perché la nuova norma non riproduceva quella già annullata e non mirava a ripristinarne gli effetti: aveva un’altra funzione (concludere la liquidazione dell’EAS) e contenuto diverso, imponendo — e non solo consentendo — la gestione comunale a titolo transitorio.
Cosa significa «assorbimento» delle altre censure?
Accolta la censura sull’art. 117, la Corte non esamina le ulteriori questioni (artt. 119 e 97), perché l’illegittimità è già stata accertata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, parametro accolto.
- Art. 136 della Costituzione — efficacia delle sentenze di incostituzionalità e divieto di aggiramento del giudicato, censura respinta.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti locali e correlazione tra funzioni e risorse, censura assorbita.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.