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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la norma siciliana che imponeva ad alcuni comuni di prendere in gestione diretta le reti idriche dell’Ente Acquedotti Siciliani: viola il principio di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale, riconducibile alla tutela della concorrenza. Respinge invece la censura sulla violazione del giudicato costituzionale.

Di cosa si tratta

Per chiudere la liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS), una legge regionale obbligava i comuni a riprendere in gestione diretta gli impianti e le reti idriche, con nomina di un commissario in caso di inerzia. Il Comune di Buseto Palizzolo aveva impugnato i provvedimenti applicativi, deducendone l’incostituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sicilia sollevava questioni sull’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, in riferimento agli artt. 136 (violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 93 del 2017), 117, secondo comma, lett. e), 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, con gli artt. 147 e 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come norme interposte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), con assorbimento delle censure su artt. 119 e 97. Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 136: la nuova norma non riproduce né ripristina indirettamente quella già annullata, avendo finalità e contenuto diversi (chiudere la liquidazione dell’EAS anziché consentire stabilmente la gestione comunale). Resta però il contrasto con il principio di unicità della gestione d’ambito.

Il principio

L’organizzazione del servizio idrico integrato secondo il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale è riconducibile alla «tutela della concorrenza», competenza esclusiva dello Stato; le Regioni non possono imporre forme di gestione comunale diretta difformi, neppure in via transitoria e per pochi comuni.

Domande e risposte

Perché la gestione comunale diretta è stata bocciata?

Perché contrasta con il principio statale di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale (artt. 147 e 149-bis del codice dell’ambiente), preordinato alla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale.

Perché non c’era violazione del giudicato costituzionale?

Perché la nuova norma non riproduceva quella già annullata e non mirava a ripristinarne gli effetti: aveva un’altra funzione (concludere la liquidazione dell’EAS) e contenuto diverso, imponendo — e non solo consentendo — la gestione comunale a titolo transitorio.

Cosa significa «assorbimento» delle altre censure?

Accolta la censura sull’art. 117, la Corte non esamina le ulteriori questioni (artt. 119 e 97), perché l’illegittimità è già stata accertata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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