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La Corte dichiara estinto il processo sulla legge della Regione Piemonte in materia di invecchiamento attivo: dopo la modifica delle norme contestate, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato due disposizioni della legge piemontese sull’invecchiamento attivo: una sulle attività di «vigilanza e animazione» affidate al volontariato degli anziani, l’altra sulla consultazione delle sole associazioni di volontariato nella predisposizione del piano. Nel corso del giudizio entrambe le norme sono state modificate.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 12, comma 2, lett. c), e 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 17, in riferimento agli artt. 2, 3, 117, secondo comma, lett. h), e 118 della Costituzione, lamentando l’interferenza con la sicurezza pubblica e la limitazione del coinvolgimento del terzo settore.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. Le disposizioni impugnate sono state modificate dalla legge reg. Piemonte n. 15 del 2020; il Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione Piemonte ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia accettata comporta l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni.

Domande e risposte

Cosa significa che il processo è «estinto»?

Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché è venuto meno l’interesse alla pronuncia: chi ha promosso il ricorso vi ha rinunciato e la controparte ha accettato.

Perché lo Stato ha rinunciato?

Perché le norme contestate erano state modificate dal legislatore regionale, facendo venire meno le ragioni dell’impugnazione.

L’estinzione vale anche se la Regione non avesse accettato?

No: nel giudizio in via principale serve l’accettazione della controparte costituita perché la rinuncia produca l’estinzione del processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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