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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di riconoscere entrambe le donne unite civilmente come genitori nell’atto di nascita del figlio nato all’estero con procreazione assistita. Il riconoscimento della omogenitorialità non è imposto dalla Costituzione: la scelta spetta al legislatore.

Di cosa si tratta

Due donne, unite civilmente, una delle quali aveva partorito un bambino concepito all’estero con fecondazione eterologa e con il consenso dell’altra, chiedevano che entrambe fossero indicate come genitori nell’atto di nascita formato in Italia. L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Venezia sollevava questione sull’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili) e sull’art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000 (atto di nascita), in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Carta di Nizza, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione. Le coppie dello stesso sesso non possono accedere in Italia alla procreazione medicalmente assistita (art. 5 della legge n. 40 del 2004) e la clausola di salvaguardia della legge n. 76 del 2016 non estende ad esse le norme su filiazione e adozione legittimante. La scelta di non riconoscere la doppia genitorialità femminile non è arbitraria né viola i parametri evocati; un’eventuale svolta in senso diverso attiene all’area degli interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore.

Il principio

L’aspirazione della «madre intenzionale» a essere genitore non assurge a diritto fondamentale imposto dalla Costituzione; il bilanciamento tra libertà di procreare, interesse del minore e altri valori costituzionali spetta al legislatore. La tutela del minore può già passare per l’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d, legge n. 184 del 1983).

Domande e risposte

La Corte ha vietato di riconoscere due madri?

No. Ha detto che la Costituzione non impone quel riconoscimento ma neppure lo vieta: la decisione spetta al legislatore, che può introdurre tutele più ampie per il minore.

Le coppie omosessuali possono accedere alla PMA in Italia?

No, l’art. 5 della legge n. 40 del 2004 riserva la procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso, e la Corte ha già ritenuto tale scelta non discriminatoria.

Quali strumenti restano per tutelare il rapporto con la madre intenzionale?

La giurisprudenza ammette l’adozione in casi particolari a favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, escludendo che l’orientamento sessuale incida sull’idoneità genitoriale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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