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La Corte respinge il ricorso della Regione Calabria contro l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che ha spostato due porti calabresi sotto la sede di Messina: lo Stato poteva istituire la nuova autorità senza intesa con la Regione.
Di cosa si tratta
L’art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018 ha istituito l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, con sede a Messina, scorporando dai Mari Tirreno meridionale e Ionio cinque porti, tra cui Reggio Calabria e Villa San Giovanni. La Regione Calabria ha impugnato la norma, lamentando di non essere stata coinvolta e di subire un pregiudizio anche per la Zona economica speciale (ZES).
La questione di legittimità costituzionale
La Regione invocava l’art. 117, terzo comma, Cost. (materia concorrente «porti e aeroporti civili») e il principio di leale collaborazione, oltre all’art. 97 Cost. (buon andamento e ragionevolezza) e al principio di omogeneità delle norme inserite in sede di conversione.
La decisione della Corte
Il ricorso è stato respinto. La censura sull’omogeneità è stata dichiarata inammissibile; le altre non fondate. L’istituzione di una nuova autorità portuale è cosa diversa dalle modifiche dell’Allegato A (che richiedono richiesta della Regione) o dalla modifica del numero delle autorità con d.P.R. (procedura non ancora applicabile). Lo Stato poteva quindi intervenire con legge senza intesa, in considerazione della peculiarità dello Stretto di Messina e della tutela del traffico passeggeri, senza irragionevolezza né lesione del buon andamento.
Il principio
Nelle materie di competenza concorrente il coinvolgimento regionale tramite intesa è di regola necessario, ma l’istituzione ex novo di un’autorità di sistema portuale rientra in una scelta legislativa statale che non è assimilabile alle procedure di modifica dell’assetto esistente: lo Stato può provvedervi con legge, quando l’intervento risponde a una specifica esigenza unitaria e non è irragionevole.
Domande e risposte
Che cos’è un’Autorità di sistema portuale?
È l’ente pubblico non economico, a rilevanza nazionale, che governa uno o più porti di rilievo, con autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria.
Lo Stato doveva accordarsi con la Calabria?
Secondo la Corte no: l’istituzione di una nuova autorità portuale è una scelta legislativa statale, diversa dalle procedure (con coinvolgimento regionale) previste per modificare l’assetto delle autorità già esistenti.
La riforma danneggia la Zona economica speciale calabrese?
La Corte ha ritenuto non fondate le censure: il coordinamento con la ZES è assicurato dalle norme che individuano il presidente del comitato di indirizzo, e non emerge una lesione costituzionalmente rilevante.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto Stato-Regioni nella materia concorrente porti e aeroporti civili
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa
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