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La Corte salva la norma delle Marche che consente progetti sperimentali di trattamenti osteopatici negli ospedali: non istituisce la nuova professione dell’osteopata, riservata allo Stato, ma si limita a una sperimentazione organizzativa.
Di cosa si tratta
L’art. 42 della legge della Regione Marche n. 8 del 2019 consente agli enti del servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali per inserire i trattamenti osteopatici nelle discipline ospedaliere, tramite specifici protocolli. Il Governo ha impugnato la norma, sostenendo che così si introducesse di fatto la figura professionale dell’osteopata, ancora in via di definizione a livello statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio invocava l’art. 117, terzo comma, Cost., che nella materia concorrente delle «professioni» riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli. Le Regioni non possono creare nuove professioni.
La decisione della Corte
La questione è stata dichiarata non fondata. La norma non istituisce alcuna nuova figura professionale: si limita a consentire progetti sperimentali con trattamenti osteopatici, attività già ritenuta lecita anche prima del riconoscimento statale (legge n. 3 del 2018). I progetti devono attuarsi con protocolli che rispettano la normativa vigente e attengono anche alla dimensione organizzativa e di prevenzione del rischio sanitario, profili che rientrano nelle competenze regionali.
Il principio
Spetta allo Stato l’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti, e le Regioni non possono crearne di nuove; resta però nella loro competenza la disciplina degli aspetti collegati alla realtà regionale, come progetti sperimentali e organizzazione del servizio sanitario, purché non anticipino o istituiscano la nuova professione.
Domande e risposte
Le Regioni possono istituire la professione dell’osteopata?
No: l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli è riservata allo Stato. La norma marchigiana è stata salvata proprio perché non istituisce alcuna nuova professione.
Cosa permette davvero la legge delle Marche?
Consente agli enti sanitari regionali di avviare progetti sperimentali per inserire i trattamenti osteopatici nelle discipline ospedaliere, attraverso protocolli che rispettano la normativa vigente.
L’osteopatia era già lecita prima del 2018?
Sì: anche prima del riconoscimento della figura professionale, l’attività era considerata un lavoro professionale lecito e gli ospedali avevano già avviato studi e sperimentazioni in materia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali, parametro unico
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