Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha respinto le questioni sull’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ampliava il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica: in parte inammissibili, in parte non fondate. La norma regionale è stata ritenuta conforme alla Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva ampliato, con legge, il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica, applicando misure di salvaguardia alle nuove aree incluse. Alcuni operatori e società, coinvolti in un programma edilizio nella zona, hanno impugnato gli atti regionali e comunali davanti al TAR Lazio, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione (eguaglianza, libertà di iniziativa economica, proprietà e riparto di competenze, anche in materia di tutela dell’ambiente).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 7, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e non fondate le questioni sui medesimi commi sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, commi primo e terzo, Cost.
Il principio
L’ampliamento del perimetro di un’area naturale protetta regionale, con le connesse misure di salvaguardia, rientra nelle scelte legislative regionali in materia di aree protette e non determina di per sé una violazione dell’eguaglianza, della libertà d’impresa, della proprietà o del riparto di competenze.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma impugnata?
L’ampliamento del perimetro del parco regionale dell’Appia Antica e l’applicazione di misure di salvaguardia alle nuove aree incluse.
Chi ha sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nell’ambito di un contenzioso promosso da operatori privati contro gli atti regionali e comunali.
Qual è stato l’esito?
Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la legge regionale è stata ritenuta legittima.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Invocato per la presunta lesione della libertà di iniziativa economica privata; la censura è stata respinta.
- Art. 42 della Costituzione — Invocato in relazione alla tutela della proprietà; la censura è stata respinta.
- Art. 117 della Costituzione — Invocato anche per la tutela dell’ambiente (comma 2, lett. s) e il riparto di competenze; le relative censure non sono state accolte.
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