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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni promosse dallo Stato contro la legge della Regione Puglia sulle liste d’attesa in sanità. Le norme regionali impugnate sono state ritenute compatibili con i parametri costituzionali invocati.
Di cosa si tratta
Per ridurre le liste d’attesa, la Regione Puglia ha adottato la legge n. 13 del 2019, che prevedeva misure organizzative e un meccanismo di utilizzo di un fondo statale. Il Governo ha impugnato due disposizioni ritenendole invasive della competenza statale e in contrasto con i vincoli di bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 5, comma 4 (sull’utilizzo del fondo previsto dall’art. 2 della legge n. 189 del 2012), e l’art. 9 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2019. Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri richiamava gli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile ed equilibrio di bilancio).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: l’art. 5, comma 4, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e l’art. 9 in riferimento all’art. 81 Cost.
Il principio
Una legge regionale che disciplina misure organizzative per ridurre le liste d’attesa, senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile e senza pregiudicare l’equilibrio di bilancio, rientra legittimamente nelle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute.
Domande e risposte
Cosa regolava la legge pugliese?
Misure per ridurre le liste d’attesa nel servizio sanitario regionale.
Lo Stato ha vinto il ricorso?
No: la Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni sollevate dal Governo.
Quali erano i parametri?
L’equilibrio di bilancio (art. 81) e la competenza statale sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, parametro evocato per l’art. 9 regionale.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, secondo comma, lettera l), ordinamento civile.
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